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Dal 08/10/2016 - Nuove Modalita' di Gestione VOUCHER Con il D.Lgs. n. 185/2016, correttivo del Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l’altro, il c.d. Codice dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015)con decorrenza 08/10/2016.
Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 17.10.2016, n. 1, ha fornito le prime istruzioni operative per adempiere agli obblighi comunicativi.
COMMITTENTI IMPRENDITORI NON AGRICOLI O PROFESSIONISTI
Sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo dove avverrà la prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione
COMUNICAZIONI PREVENTIVE
Dichiarazione inizio attività all’Inps
Resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente (imprenditore o non imprenditore) già prevista nei confronti dell’Inps
Comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro NEW
Il committente deve, inoltre, inviare una e-mail alla competente Direzione del Lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati dal Ministero e riportati nel prosieguo di questa informativa.
Le e-mail devono essere prive di qualsiasi allegato e riportare:
- i dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale da indicare anche nell’oggetto della email).
- i dati relativi alla prestazione di lavoro accessorio come precedentemente indicati.
MODIFICHE/INTEGRAZIONI
Devono essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse.
In tal caso, le comunicazioni devono essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
CONSERVAZIONE DEI DATI TRASMESSI
Al fine di informare i committenti sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi, nonché sull’opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo, le Direzioni del Lavoro potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali.
SANZIONI
La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione, senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004.
L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’Inps, comporta l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
ELENCO INDIRIZZI E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZION
Per le provincie di nostro interesse gli indirizzi sono
Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it
Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it
Ancorchè non specificato è senza dubbi consigliabile trasmettere tali comunicazioni a mezzo PEC.
FAC SIMILE MAIL DI COMUNICAZIONE LAVORO ACCESSORIO
Destinatario: Voucher...............@ispettorato.gov.it
Oggetto: Comunicazione lavoro accessorio - codice fiscale committente........./ragione sociale..............
Testo:
Ai sensi dell’articolo 49, c. 3 del D. Lgs n. 81/2015, con la presente si comunica il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:
Committente:
- Codice Fiscale ______________
- Ragione Sociale _____________
Lavoratore/Lavoratrice:
- Codice Fiscale ________________
- Nome e Cognome ________________
- Luogo della prestazione __________________
- Codice Voucher INPS _______________
- Giorno di inizio della prestazione _______________
- Ora di inizio e fine della prestazione _______________
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